contratti di massa biglietti aerei

Contratti di massa: biglietti aerei

Come funziona la normativa relativa ai contratti di massa in ambito turistico? Vediamo l’esempio di biglietti aerei e di un eventuale rimborso.

Titolo

Sentenze del Giudice di Pace: escluso il ricorso immediato per Cassazione per le cause aventi ad oggetto contratti “di massa”.

Massima

L’acquisto di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell’art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. Le relative controversie, ove rientranti nella competenza del Giudice di Pace, restano pertanto sottratte al potere di quest’ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente 1.100 euro, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63.

Abstract

Nella sentenza in commento i Giudici della Suprema Corte affrontano, ancora una volta, la tematica dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace, ribadendo l’esclusione del ricorso immediato per Cassazione per le controversie relative a contratti conclusi ai sensi dell’art. 1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari), a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2003 convertito dalla L. n. 63/2003.

Fatto

Gli attori proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania del 13/01/2005, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta in data 4/4/2003 nei confronti della società Alitalia per la mancata partenza del volo di cui avevano acquistato i biglietti.

La Corte, in considerazione della natura del contratto dedotto in giudizio, per la precisione, il contratto di acquisto di biglietteria aerea, qualificabile come contratto di adesione, rilevando che trattasi di contratto che rientra nei così detti contratti di massa e stipulato a norma dell’art.1342 c.c., riteneva che il mezzo di impugnazione avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace fosse l’appello e non il ricorso per Cassazione e dichiarava inammissibile il ricorso.

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Successione delle norme nel tempo

In via preliminare è necessario riepilogare la normativa processuale relativa al mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di Pace susseguitasi nel tempo, in quanto il legislatore, con il D.Lgs. 40/2006, ha modificato la materia riformando l’art. 339 c.p.c..

Prima del D.Lgs. n. 40 del 2006, vigeva il principio dell’inappellabilità delle sentenze rese nel giudizio d’equità, in quanto la vecchia formulazione dell’art. 339 c.p.c. disciplinava specificatamente l’inappellabilità delle sentenze del Giudice di Pace pronunziate secondo equità, sia in quanto di valore non eccedente Euro 1.100,00 (art. 13 c.p.c.), sia in quanto giudicate secondo equità per espressa volontà concorde delle parti in causa (art. 314 c.p.c.) (1)

A seguito della modifica introdotta dall’art. 1 D.L. n.18 del 8/02/2003, che ha introdotto la limitazione al giudizio secondo equità – indipendentemente dal valore della causa e/o dalla richiesta delle parti per le cause relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari – (2) si è posta però la questione della determinazione del criterio di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile nei riguardi delle sentenze del Giudice di Pace in controversie istaurate nel vigore del nuovo testo dell’art. 113, comma 2, c.p.c. (come modificato dal D.L. n.18 del 8/02/2003), secondo il quale “il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede Euro 1.100,00, salvo quelle derivanti dai rapporti giuridici relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.

A seguito di dibattito giurisprudenziale e dottrinale su tale questione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SSUU Cass. Civile 13917/2006), le quali hanno stabilito che il mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di Pace debba essere individuato in funzione del valore della causa, determinato ai sensi dell’art. 10 c.p.c., e del rapporto contrattuale dedotto nella domanda introduttiva (contratto “di massa” o meno), senza aver riguardo al criterio (secondo diritto o secondo equità) utilizzato in concreto dal Giudice nella sentenza che decide la causa sottoposta alla sua attenzione.

Unica eccezione al criterio “della domanda” sopra esposto era rilevabile nei casi in cui il giudice di pace si fosse espressamente pronunciato sul punto, dichiarando – a torto o a ragione – di dover decidere secondo equità.
In tal caso, doveva ritenersi operante il principio della c.d. apparenza, per cui il mezzo di impugnazione andava individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, anche a prescindere dall’esattezza di tale qualificazione (3).

I Giudici della Suprema Corte, chiarivano, inoltre, come l’art. 339, comma 2, nell’originaria formulazione, andava letto in combinato con il disposto dell’art. 113, comma 2, c.p.c., che individua i casi in cui il giudice pronuncia secondo equità; per cui bisognava leggere tale norma come se essa statuisse che “sono inappellabili le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, c.p.c.” (SSUU Cass. Civile 13917/2006).

Da ciò, ne derivava che la possibilità di appellare una sentenza non era conseguenza né del tipo di azione svolta dalle parti in causa, né del criterio decisionale adottato in concreto dal giudice, ma discendeva tout court dall’essere il valore della domanda superiore ad Euro 1.100,00 e – per i giudizi con citazione notificata a partire dal 10 Febbraio 2003 in avanti – dal fatto che i rapporti giuridici dedotti nella domanda non fossero relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c..

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.40 del 2006, ci si trova ancora a dover ridefinire i contorni dell’appellabilità delle sentenze decise secondo equità, avendo tale novella introdotto un nuovo criterio processuale relativo all’appellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., disponendo all’art. 339 comma 3, che “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” (5).

Tale normativa si applica per espressa disposizione legislativa (6) ai giudizi pendenti alla data del 2 marzo 2006, ma non ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data del 2 marzo 2006, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Disciplina applicabile

Nel caso oggetto del presente commento, il giudizio è stato iniziato con atto di citazione notificato dopo il 9/02/2003 ed il provvedimento impugnato è stato pubblicato antecedentemente al 02/03/2006, data di entrata in vigore della decreto del D.Lgs. n. 40/2006, ragion per cui dovrà trovare applicazione la disciplina previgente tale novella.

Pertanto, per individuare il mezzo di impugnazione esperibile bisogna far riferimento all’originaria formulazione dell’art. 339, comma 2, in combinato al disposto di cui all’art.113, comma 2, come modificato dal D.L. n.18 del 8/02/2003: da ciò, deriva che l’appello è esperibile solo nel caso in cui il valore della domanda sia superiore ad Euro 1.100,00 e si tratti di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art.1342 c.c., in caso contrario il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione.

Si rende, quindi, necessario verificare se la controversia in esame sia relativa ad un contratto concluso a norma dell’art. 1342 c.c. ossia un contratto “concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali”.

Ed invero, il contratto di massa è un contratto che si rivolge ad una pluralità di soggetti ed è caratterizzato dal fatto che, diversamente dalla generale disciplina dei contratti che si basa sul rapporto tra proposta ed accettazione, in esso tale rapporto, che determina il contenuto del contratto stesso, manca; infatti, è un contratto già predisposto unilateralmente mediante un modulo o un formulario prestampato che, anziché richiedere una accettazione (come per qualsiasi contratto), necessita di una semplice adesione.

A riguardo, non c’è modo di discostarsi dalla decisione del Giudice che inquadra l’acquisto del biglietto aereo presso l’agenzia di viaggio come un contratto di trasporto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 c.c. “essendo le disposizioni del contratto definite dalla predisponente compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti conclusi da tutti coloro che acquistino il biglietto aereo già predisposto su un modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto” (Cass. Civile 11361/2010).

Conclusioni

Da quanto sopra esposto ne deriva, pertanto, che in considerazione della natura del contratto dedotto in giudizio, il mezzo di impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 339, comma 2, in combinato al disposto di cui all’art. 113, comma 2, non può che essere l’appello, non avendo il Giudice di Pace, per espresso divieto normativo, deciso la posizione secondo equità ma secondo diritto.
Il ricorso per Cassazione, è stato quindi giustamente dichiarato inammissibile.


Note

  • 1) L’art. 339 relativo all’appellabilità delle sentenze nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 così disponeva: “Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’art. 360, secondo comma. È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’articolo 114. Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità.
  • 2) Ai sensi dell’art. 1 D.L. 08-02-2003, n. 18 “Il secondo comma dell’articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile.”
  • 3) Secondo l’orientamento maggioritario della Suprema Corte, confermato dalle Sezioni Unite “l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di Pace avviene in funzione della domanda con riguardo al suo valore ( ai sensi dell’art.10 c.p.c. ) ed all’eventuale rapporto contrattuale dedotto (“contratto di massa” o meno) e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell’apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il Giudice di Pace si sia espressamente pronunciato sul valore della domanda o sull’essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all’art.1342 c.c.” (SSUU Cass. Civile 13917/2006 e Cass. civ., sez. III 26-04-2010, n. 9923 – Pres. FILADORO Camillo – Est. LANZILLO Raffaella – P.M. FUCCI Costantino – L.L. c. DICIESSE PETROLEUM SRL
  • 4) Articolo modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 recante “Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006 – Supplemento Ordinario n. 40.
  • 5) L’art. 27 del D.Lgs n. 40/06 citato stabilisce espressamente la disciplina transitoria applicabile prescrivendo che “Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

Articolo pubblicato su IL GIUDICE DI PACE – Ipsoa Editore n. 2/2011

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