Volo in ritardo sì alle agenzie di recupero crediti per ottenere il rimborso

Volo in ritardo: sì alle agenzie di recupero crediti per ottenere il rimborso

Con sentenza pubblicata il 19/03/2024 la Corte di Cassazione ha assestato un duro colpo alle compagnie aeree rassicurando i viaggiatori sui loro diritti: è legittimo avvalersi dell’utilizzo di un’agenzia di recupero crediti per ottenere il rimborso dei danni subiti a causa di un volo in ritardo.

Volo in ritardo: due milanesi si rivolgono a un’agenzia di recupero crediti

A causa di un ritardo di tre ore di un volo Zanzibar-Milano del febbraio 2016 due passeggeri milanesi decidono di rivolgersi ad un’agenzia di recupero crediti firmando un contratto di cessione del credito al fine di vedersi risarciti dei danni derivanti dal ritardo aereo, così come previsto dalla normativa vigente. Il contratto prevedeva da parte dei passeggeri il pagamento di una percentuale del risarcimento che si sarebbe ottenuto nel caso in cui la pratica si fosse chiusa con un rimborso: un accordo che alleggeriva i clienti insoddisfatti di tutti gli oneri burocratici che chiedere un risarcimento può comportare a fronte di un piccolo prezzo da pagare all’agenzia per il servizio reso.

Volo in ritardo e agenzia di recupero crediti: la vicenda processuale

In primo grado i giudici danno ragione alla compagnia aerea, non riconoscendo gli estremi per un rimborso per il volo in ritardo: in secondo grado il verdetto viene ribaltato e il Tribunale di Busto Arsizio, al quale l’agenzia fa ricorso, che riconosce un rimborso per i due passeggeri di 1.200 euro. La pronuncia viene impugnata dalla compagnia aerea la quale si rivolge alla Cassazione contestando l’illegittimità del procedimento del contratto firmato tra i passeggeri e l’agenzia. Secondo la compagnia, infatti, non sarebbe valido l’accordo sottoscritto dai passeggeri che avvalla la richiesta risarcitoria avanzata dall’agenzia, subentrata a tutti gli effetti in vece dei passeggeri.

Volo in ritardo: cosa prevede la normativa

Per comprendere la richiesta della compagnia aerea e la successiva decisione della Cassazione è bene spiegare cosa prevede la normativa europea in tema di ritardi aerei e cancellazioni (di cui abbiamo già parlato qui: https://www.iltuolegale.it/volo-cancellato-quali-sono-i-diritti-dei-viaggiatori/ e qui https://www.iltuolegale.it/volo-cancellato-rimborso/ ).

Secondo l’ art. 7, primo comma, lettera c) del Regolamento CE n. 261/2004, in tutti i casi in cui il ritardo aereo sia superiore alle tre ore e sia addebitabile alla compagnia aerea (e non a fatti eccezionali che ne hanno impedito la regolare e programmata attività di volo) è previsto un risarcimento per tutti i passeggeri che varia dai 250 ai 600 euro a seconda della lunghezza del volo.

Nello specifico l’art. 7 relativo al diritto alla compensazione pecuniaria prevede che:

«1. I passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:

a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o

b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o

c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.»

La normativa prevede che questo riconoscimento spetti automaticamente a tutti i viaggiatori coinvolti ma spesso il procedimento per ottenerlo è ostico e lungo, motivo per cui i due passeggeri milanesi avevano deciso di rivolgersi ad un’agenzia di recupero crediti.

Volo in ritardo e agenzia di recupero crediti: la decisione della Cassazione

I giudici di legittimità respingono il ricorso della compagnia aerea spiegando che il pagamento di un prezzo da parte del passeggero ha «la mera funzione di facilitare l’esazione del credito, senza dubbio più agevole nell’ipotesi in cui il suo titolare sia un soggetto professionalmente predisposto alla riscossione». Per enunciare questo principio la Cassazione richiama una precedente pronuncia della stessa riguardante una richiesta di risarcimento affidata a una compagnia assicurativa al fine di ottenere un risarcimento per un incidente d’auto: anche in questo caso il contratto sottoscritto tra il proprietario dell’auto e la compagnia era stato ritenuto perfettamente legittimo.

Per questo motivo i giudici condannano la compagnia al pagamento di 1.200 euro per il ritardo del volo e al pagamento delle spese legali, ammontati a 1.400 euro.

Come si diceva all’inizio, un duro colpo per le compagnie aeree che ora temono di venire sommerse dalle richieste di compagnie di recupero crediti assoldate da passeggeri insoddisfatti e maldisposti ad occuparsi di tutta la burocrazia necessaria per ottenere il risarcimento loro spettante.

studio legale zambonin

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