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Servizi legali per Tour Operator

Il Codice del Turismo mette al centro della normativa di settore gli obblighi posti a carico degli organizzatori dei viaggi a tutela dei viaggiatori, obblighi previsti sia per la fase c.d. ”precontrattuale”, ovvero ancor prima che si sia formato il contratto di viaggio, sia nella fase contrattuale e di esecuzione del viaggio.

E’ infatti previsto, prima della firma del contratto del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, fornisca al viaggiatore tutte le informazioni relative alle caratteristiche principali dei servizi turistici, quali la destinazione del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date, il numero di notti comprese, i mezzi e le caratteristiche di trasporto, l’ubicazione, le caratteristiche principali e la categoria turistica dell’alloggio, i pasti forniti, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto, la lingua in cui sono prestati i servizi, le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, le informazioni sulla facoltà di recesso, ecc.

Tali informazioni fornite al viaggiatore prima della firma del contratto, diventano poi vincolanti per l’organizzatore una volta firmato il contratto di viaggio e il loro inadempimento comporta diverse conseguenze, a seconda della gravità della violazione: dalla possibilità per il viaggiatore di recedere dal contratto senza penali, al risarcimento del danno.

L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano prestati dall’organizzatore stesso oppure ai suoi ausiliari (quali il vettore aereo, l’agenzia in loco che fornisce escursioni o mezzi di trasporto o le strutture ricettive di cui si avvale) ed in caso di inesatto adempimento delle obbligazioni sarà tenuto a risarcire il viaggiatore.

Infine, l’organizzatore è gravato da un vero e proprio obbligo di protezione nei confronti del viaggiatore, al quale deve apprestare ogni possibile soccorso in caso di necessità ed adoperarsi per porre rimedio a difficoltà anche nel caso in cui siano state create dal viaggiatore stesso.

In definitiva, la responsabilità gravante sull’organizzatore di viaggi e servizi turistici è molto ampia, e necessita frequentemente di un supporto legale specifico in materia.

Lo Studio Legale ZAMBONIN ha maturato una approfondita conoscenza della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali inerenti al settore turistico, seguendo da molti anni società che operano in tale ambito.

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