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Agenzie viaggi come guide turistiche: è permesso?
Agenzie viaggi come guide turistiche: possono accompagnare e illustrare ai propri clienti le attrattive della zona, senza essere in contrasto con la norme?
Agenzie viaggi come guide turistiche: possono farlo?
Dare una risposta non è semplice, dato l’intricato assetto normativo in materia, che si articola in un intreccio di leggi statali e regionali.
La Legge 29 marzo 2001, n. 135 intitolata “Riforma della legislazione nazionale del turismo” all’art. 7, disciplina le imprese e le professioni turistiche e demanda alle singole Regioni la disciplina delle autorizzazioni e dell’estensione dell’attività turistica.
Sempre a livello statale, la Legge del 17 maggio 1983 n. 217, disciplina (tra le altre) le figure di guida turistica e accompagnatore turistico, stabilendo che (art. 11):
“Le regioni accertano i requisiti per l’esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
(omissis)
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo”.
Ancora, il D.P.R. del 13/12/1995 stabilisce che le Regioni individuano i siti che possono essere illustrati solo da guide specializzate; i predetti siti sono individuati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico, storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell’ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale. Tra questi siti rientrano anche quelli riconosciuti dall’UNESCO quale patrimonio dell’umanità.
Quindi, nei predetti luoghi, i turisti possono essere accompagnati solo da guide specializzate.
A livello regionale, rileva il Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo (L.R. n. 42/2000), così come modificato dalla L.R. 14/2005.
Detta norma prevede che tra le attività delle agenzie di viaggio, rientrano “la realizzazione di punti di informazione al pubblico, l’informazione e l’assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi negli aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto” (art. 3) e definisce ancora una volta l’attività, l’accesso e la disciplina delle professioni turistiche (tra cui guida ed accompagnatore).
A riguardo dell’accompagnatore turistico (art. 110), la norma espressamente esonera dall’osservanza dei requisiti per l’accesso alla professione “i dipendenti delle agenzie di viaggio nell’esercizio della propria attività lavorativa”.
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Conclusioni
In conclusione, quindi, il servizio di accompagnamento ed illustrazione di luoghi di interesse turistico, può essere svolto dai titolari, soci o dipendenti dell’Agenzia, senza alcuna autorizzazione, con esclusione dei siti che, per il loro interesse culturale, sono indicati in un elenco redatto dalla Regione e prevedono l’accompagnamento dei turisti solo da parte di guide specializzate.
Questa la normativa in vigore fino al 21/06/2011, data in cui è entrato in vigore il Codice del Turismo che ha abrogato, tra l’altro, la Legge n.135 del 2001 nonché l’art.10, comma 4, D.Lgs 7/2007 convertito nella legge 40/2007 (disciplina dell’attività di guida turistica e accompagnatore turistico) con conseguente modifica delle norme di accesso alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico fin’ora riservato a coloro che erano in possesso di laurea in materie specifiche.
Per l’accesso alle professioni turistiche di guida turistica, guida naturalistico-ambientale, accompagnatore turistico e animatore turistico rimane, quindi, operativo il percorso ordinario previsto dalla normativa regionale di riferimento.
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