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Volo cancellato, quali sono i diritti dei viaggiatori

Le ferie sono ufficialmente iniziate, e per qualcuno anche in modo non troppo piacevole: sono molti, infatti, i voli di partenza o di ritorno che sono stati cancellati lasciando a piedi migliaia di viaggiatori e andando così a complicare da un lato il viaggio (magari organizzato nei minimi dettagli), dall’altro il rientro al lavoro che consentiva al collega di poter andare a sua volta in vacanza in pace. Insomma, l’ultimo periodo con i voli è stato un vero incubo. Ma cosa succede se il volo viene cancellato? Quali sono i diritti dei consumatori?

 Volo cancellato, quando si può parlare davvero di cancellazione?

Innanzitutto, è bene andare a capire quando effettivamente si possa parlare di cancellazione di un volo, e non di un “semplice” (per quanto dannoso e fastidioso) ritardo.

Si parla di cancellazione del volo quando il viaggio originariamente previsto dalla compagnia viene cancellato senza che se ne preveda uno immediatamente successivo.

In base alla normativa europea vigente, dettata dalla “Carta dei diritti del passeggero” (Regolamento Ue 261/20024), sono previste specifiche forme di tutela dei passeggeri che, però, vengono garantite solo se i voli rispettino le seguenti condizioni:

  • Siano in partenza da un aeroporto comunitario;
  • Siano in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, diretti in un aeroporto comunitario, e il viaggio viene effettuato da una compagnia comunitaria.

In sostanza, dunque, la normativa europea non protegge chi viaggia sui voli operati da compagnie non comunitaria in partenza da paesi non comunitari diretti verso l’Ue: in questo caso i viaggiatori saranno tutelati sulla base della locale legislazione e delle norme che disciplinano il contratto di trasporto sottoscritto.

Volo cancellato, non a tutti spetta il risarcimento

La normativa impone che non tutti i passeggeri abbiano diritto al risarcimento nel caso di volo cancellato. Non ha diritto al risarcimento, infatti, chi viaggia gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile al pubblico (come nel caso di dipendenti delle compagnie aeree o dei tour operator) e coloro a cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, sicurezza o poiché in possesso di documenti di viaggio non validi.

Nello specifico, per poter godere delle tutele previste, è necessario:

  • Essere in possesso del biglietto aereo da mostrare;
  • Aver confermato la prenotazione;
  • Aver effettuato il check-in nei modi e nei tempi corretti, così come previsti dalla compagnia aerea scelta o dell’operatore turistico utilizzato, in ogni caso non oltre i 45 minuti prima dell’ora di partenza.

Se l’avviso del volo cancellato arriva con anticipo

Non succede spesso, ma può capitare che per motivi interni alla compagnia aerea il volo venga cancellato con anticipo di giorni, se non settimane. Nel caso in cui la compagnia area avvisi il passeggero, tramite sms o e-mail, della cancellazione del volo con almeno due settimane d’anticipo, il passeggero ha diritto solamente al rimborso del biglietto o del prezzo relativo alla parte del viaggio non effettuata, senza un risarcimento per il danno subito. Il motivo del mancato risarcimento sta nel fatto che, secondo il legislatore europeo, l’anticipo è sufficiente per potersi organizzare diversamente.

Quali sono i diritti del passeggero

Il regolamento 261/2004 del Parlamento Europeo prevede compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri nel caso di cancellazione del volo, di ritardo per più di 3 ore o di imbarco negato per overbooking.

Questa normativa stabilisce che, per i disagi sopra elencati, la compagnia aerea debba:

  • Fornire buoni per l’acquisto di bevande e/o snack per la durata dell’attesa;
  • Rimborsare il biglietto per ritardi superiori a 3 ore o cancellati;
  • Provvedere al pernottamento in caso di ritardi notevoli e/o cancellazione del volo;
  • Provvedere alla trasferta degli utenti fino all’albergo ove alloggeranno la notte;
  • Informare gli utenti in merito al volo sostituito e/o al possibile cambio.

Inoltre al passeggero dovrà essere offerto di scegliere di ottenere una tra le seguenti opzioni:

  • Il rimborso del prezzo del viaggio non effettuato;
  • L’imbarco su un volo alternativo in partenza quanto prima possibile;
  • L’imbarco su un volo alternativo in una data comunque successiva ma quanto più possibile conveniente.

Cosa deve fare l’utente per ottenere il rimborso?

In alcuni casi è previsto, oltre a una delle tre opzioni di cui sopra, anche un rimborso pecuniario del volo cancellato: per ottenerlo è necessario che l’utente invii una pec alla compagnia aerea, o reclami subito in aeroporto, con richiesta di rimborso del biglietto nonché delle spese corredate al nuovo viaggio da affrontare in sostituzione del volo cancellato o con ritardo.

Se non si ottiene una risposta da parte della compagnia aerea entro le sei settimane successive all’invio della richiesta di risarcimento, si potrà inoltrare reclamo all’Enac (in forma digitale o cartacea). La richiesta di risarcimento del volo cancellato, in base al Regolamento Europeo 261/2004, per essere efficace deve essere presentata entro un anno dal mancato volo. L’importo del rimborso volo cancellato, compreso tra i 250 e i 600 € in base alla tratta, può essere ottenuto gratuitamente in questi casi:

  • 250 € per le tratte inferiori o pari a 1.500 km;
  • 400 € per tutte le tratte intracomunitarie oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km;
  • 600 € per le tratte non comprese tra quelle sopra indicate.

È però consigliato rivolgersi ad un legale o ad un’associazione consumatori al fine di farsi assistere in questa operazione, che può trasformarsi in un vero e proprio incubo per chi non sappia come agire in questi casi.

Va in ogni caso ricordato che il risarcimento economico non è dovuto quando la compagnia aerea può provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (es. un attacco terroristico o uno sciopero non annunciato).

studio legale zambonin

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