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Mai come negli ultimi anni le vacanze sono state
accompagnate da problemi e disservizi dovuti a insufficienza
di voli o crisi delle compagnie aeree, overbooking, perdita
di bagagli e persino allo scongiurato attentato terroristico
che ha paralizzato per parecchie ore l’aeroporto di Londra
creando parecchi disagi ai viaggiatori.
Risultato: le vacanze sono irrimediabilmente guastate
e si torna a casa con il morale a terra consapevoli di dover
attendere parecchio tempo prima di avere la possibilità di
partire nuovamente per nuove vacanze.
Per non subire oltre al danno la beffa di aver
profumatamente pagato i servizi non forniti o malamente
eseguiti, la legge prevede la possibilità di chiedere ai
responsabili dei disguidi il risarcimento del danno:
tale danno si divide in danno economico, ovvero la
differenza qualitativa tra quanto pagato e quanto
effettivamente ottenuto nonché gli esborsi dovuti
all’acquisto di beni di prima necessità, trasferimenti,
hotel o quant’altro, e il danno morale determinato
dal disagio o stress sopportato dal turista a causa
dell'inesatta esecuzione della prestazione promessa, essendo
stato leso irrimediabilmente o compromesso il suo interesse
al pieno godimento di un periodo di vacanza, organizzato
come occasione di svago e/o di riposo, conforme alle sue
aspettative.
Tale norme sono ora contenute nel Decreto Legislativo
06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo) che dedica un’intera
sezione alla disciplina dei “Servizi Turistici”. Alla luce
di tale normativa e delle altre normative comunitarie
correlate, si segnalano i diritti del turista nei casi di
inadempimento più frequenti.
Per informazioni
e assistenza legale:
Ricordiamo che,
nel rispetto del Codice Deontologico anche la consulenza
online è un SERVIZIO A PAGAMENTO e vengono applicate le
tariffe professionali Forensi, come disciplinate dal D.M. 18
Aprile 2004 n.127.
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